Sez. 1, Sentenza n. 4261 del 18/07/1979 (Rv. 400779 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ORIGINARIA ILLEGITTIMITA DELL'ACCERTAMENTO PER LA MANCANZA DI ADEGUATA CONTESTAZIONE DI FATTI E DI CIRCOSTANZE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ORIGINARIA ILLEGITTIMITA DELL'ACCERTAMENTO PER LA MANCANZA DI ADEGUATA CONTESTAZIONE DI FATTI E DI CIRCOSTANZE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Al fine della Determinazione del reddito imponibile con l'imposta complementare, secondo il metodo sintetico previsto dall'art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, l'eventuale originaria illegittimita dell'accertamento, per la Mancanza di un'adeguata contestazione di fatti e circostanze, sui quali sia stata fondata la valutazione presuntiva di una capacita contributiva superiore a quella risultante dal metodo analitico, resta sanata qualora, nel corso del procedimento di merito instaurato dal contribuente dinanzi alle commissioni tributarie (nella specie, commissioni distrettuale e provinciale, prima della riforma introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636), l'amministrazione finanziaria provveda ad un'esauriente integrazione e specificazione degli indicati elementi. (V 571/73, mass n 362634; (V 1577/61).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)