Sez. 1, Sentenza n. 571 del 02/03/1973 (Rv. 362634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema d'imposta complementare sul reddito il ricorso al metodo sintetico, indubbiamente obbligatorio ai fini del controllo dell'esattezza dell'accertamento al quale si e pervenuti con il metodo analitico, e legittimo allorche fatti indici, desumibili dalle piu svariate direzioni, inducano l'ufficio a ritenere che le risultanze emerse attraverso il metodo analitico non siano sufficienti a rivelare l'effettiva capacita contributiva. Costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, il giudizio del giudice di merito secondo cui, nel caso considerato, l'applicazione del metodo sintetico era fondata su fatti determinati e specifici. (Conf 219/67, mass n 325979).*
Riferimenti normativi: Legge 17/09/1932 num. 1261 art. 1, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 117, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)