Sez. 3, Sentenza n. 19 del 11/01/1999 Cc. (dep. 19/02/1999) Rv. 213003 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Misure coercitive - Motivazione - Sulla inadeguatezza delle misure concorrenti - Necessità - Insussistenza - Sull'essere la misura prescelta la più adeguata - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all'indagato o all'imputato come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)