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Sez. 3, Sentenza n. 26477 del 27/05/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 225594 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Sostituzione in melius - Indicazione degli elementi idonei a ritenere adeguata la misura meno afflittiva - Necessità - Mero decorso del tempo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie: sostituzione dell'obbligo di dimora, inerente ad un abuso edilizio ed ambientale di enorme rilevanza, con quello della presentazione periodica alla P.S.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225594-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

La sostituzione in melius di una misura cautelare richiede che il giudice indichi gli elementi specifici idonei a far ragionevolmente ritenere che la misura meno afflittiva sia più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti allo stato; a tal fine non è sufficiente l'indicazione del mero decorso del tempo senza che siano specificati gli ulteriori elementi in virtù dei quali l'originaria misura cautelare deve essere sostituita con altra meno grave ma idonea ad impedire la reiterazione dei reati. (Nella specie l'originaria misura del divieto di dimora - inerente ad un abuso edilizio e ambientale di enorme rilevanza, reiterato dopo il sequestro del manufatto - era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione periodica alla PS).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)