diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8049 del 08/04/2011 (Rv. 617507 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Interpretazione del contenuto di una clausola contrattuale - Censurabilità - Limiti - Per incongruità della motivazione e per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. - Ammissibilità - Mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617507-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

In tema di arbitrato, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall'art. 829 cod. proc. civ. - soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)