Sez. 1, Sentenza n. 34111 del 29/04/2015 Cc. (dep. 04/08/2015) Rv. 264600 - 01
PENA | Ergastolo - Imputato infraventicinquenne - Rideterminazione della pena in sede esecutiva con pena temporanea - Esclusione - Ragioni.
PENA
La pena dell'ergastolo applicata all'imputato infraventicinquenne che abbia commesso il delitto in età maggiore degli anni diciotto non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione in pena temporanea, in quanto trattasi di sanzione legittimamente irrogabile a tutti i soggetti maggiorenni anche dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2014 n. 117 all'art. 24, comma primo D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, le quali incidono esclusivamente sulla fase dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 272 art. 24 com. 1, Legge 11/08/2014 num. 117 art. 5, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)