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Sez. 1, Sentenza n. 4499 del 13/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201132 - 01

Sentenza - Deposito | Termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per impugnare - Indicazione - Sospensione del termine per impugnare durante il periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201132-01

Sentenza - Deposito

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo lett. c) e comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., il termine di quaranta giorni per impugnare, una volta depositata la motivazione entro il termine fissato dal giudice, decorre automaticamente dalla scadenza di tale ultimo termine. A questo, poi, non è applicabile la sospensione ora prevista dall'art. 240 bis, norme att. cod. proc. pen., operando essa esclusivamente in favore della parte e non già in favore del giudice per termini a lui assegnati per fini disciplinari e tra i quali va annoverato quello relativo al deposito della motivazione della sentenza. Ne consegue che il "dies a quo" per l'impugnazione decorre in ogni caso dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice, anche se esso cade nel periodo di sospensione dei termini processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)