Sez. 6, Sentenza n. 460 del 08/11/1996 Ud. (dep. 24/01/1997) Rv. 207730 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorre dalla fine del periodo feriale.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE
Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., alla scadenza del quale decorre il termine per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 cod. proc. pen., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, il termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)