diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 13/03/1978 (Rv. 390601 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - CREDITO PER INDENNITA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390601-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - CREDITO PER INDENNITA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*

Il credito dell'affittuario di fondo rustico, avente ad oggetto l'indennita per miglioramenti prevista dall'art 1651 cod civ, si prescrive nel termine ordinario decennale, e non in quello breve quinquennale di cui all'art 2948. Infatti esso non costituisce corrispettivo dell'affitto, ai sensi dell'art 2948 n 3, non ponendosi in relazione sinallagmatica diretta col godimento del fondo, ne deve pagarsi "periodicamente", ai sensi dell'art 2948 n 4, dovendo essere soddisfatto solo negli anni in cui i miglioramenti vengono eseguiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1633, Cod. Civ. art. 1651, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)