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Sez. 3, Sentenza n. 7064 del 21/12/1982 (Rv. 424736 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE - NESSO DERIVATIVO DEL NUOVO CONTRATTO RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424736-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE - NESSO DERIVATIVO DEL NUOVO CONTRATTO RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della sussistenza di un nesso derivativo tale da giustificare il persistere della proroga legale della locazione tra due contratti che si succedono è sufficiente che quello successivo presenti un collegamento logico con il rapporto precedente ovvero trovi in questo la sua ragione genetica, anche se il nuovo accordo comporti un mutamento oggettivo o soggettivo, conformemente al principio generale di cui all'art. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253, il quale, nel non assoggettare a proroga legale i contratti di locazione stipulati dopo il primo marzo 1947, salvo che non siano da considerarsi rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti, non ha usato queste espressioni nel loro significato rigorosamente giuridico bensì per comprendere le varie ipotesi in cui il nuovo rapporto obbligatorio debba considerarsi continuazione da altro soggetto a proroga, pur in presenza del mutamento suddetto. (V 5543/79, mass n 402132; (V 1128/78, mass n 390601; (V 2762/70, mass n 349243; (V 2980/68, mass n 335779).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)