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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfetario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero sulla percentuale rimborsabile - Conseguenze - Debenza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653487-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, รจ titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 10, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)