Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfetario delle spese generali - Natura giuridica - Spettanza automatica - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura รจ predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)