Sez. 1, Sentenza n. 258 del 13/01/2004 (Rv. 569394 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Determinazione definitiva del prezzo - Riduzione del 40 % - Applicabilità - Esclusione - Fondamento sull'art. 5 bis, secondo comma, legge 359/1992.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Ove il procedimento di espropriazione si sia concluso con la cessione volontaria del bene ad un prezzo determinato provvisoriamente - ai sensi dell'art. 1 legge n. 385/1980 - secondo i criteri di cui all'art. 16 legge n. 865/1971, nella determinazione del prezzo definitivo e del conseguente conguaglio spettante all'espropriato l'esclusione della riduzione del 40 % di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge n. 359/1992 deriva non dall'applicazione della declaratoria di parziale incostituzionalità di detta norma (riferendosi la sentenza n. 283/1993 della Corte cost. al caso dell'adozione del decreto di esproprio, nella specie non sussistente per essere stata concordata la cessione), bensì dall'applicazione del secondo comma dello stesso art. 5 bis (applicabile anche ai giudizi in corso in base al successivo sesto comma), che, per l'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto la cessione volontaria, prevede che "non si applica la riduzione di cui al primo comma".
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)