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Sez. 1, Sentenza n. 120 del 04/01/2005 (Rv. 579307 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Indennità di esproprio - Transazione - Stipula in data successiva alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 385 del 1980 - Previsione della corresponsione del conguaglio previsto da detta legge - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579307-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la transazione conclusa nel corso della procedura ablativa tra l'ente espropriante e gli espropriati, con la quale il primo si obbliga, tra l'altro, a corrispondere, per una parte del suolo espropriato, il conguaglio per le aree edificabili, di cui alla legge n. 385 del 1980, non configura una cessione volontaria del suolo e deve ritenersi valida anche se alla data della stipula del contratto detta legge era stata già dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost., n. 223 del 1983), in quanto è ammissibile che le parti transigano la lite applicando i parametri previsti da una legge dichiarata costituzionalmente illegittima, ma che esse ritengano idonei a realizzare la composizione dei loro contrapposti interessi.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)