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Sez. U, Sentenza n. 19 del 29/01/2000 (Rv. 533283 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sezioni giurisdizionali regionali - Procura Regionale - Ufficio autonomo rispetto alla procura Generale - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Legittimazione - Procuratore Regionale - Sussistenza - Notificazioni - Soggetto destinatario.
Stato
decisa il 2000-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533283-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

L'ufficio della Procura Generale presso la Corte dei Conti e quello della Procura Regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte, ancorché collegati, sono processualmente autonomi e pertanto, in sede di regolamento di giurisdizione, che si inserisca quale fase autonoma del giudizio di merito di primo grado davanti alle Sezioni Regionali, solo il Procuratore Regionale si configura come parte, in quanto tale legittimata a promuovere il regolamento o a resistervi, con la conseguenza che i termini processuali decorrono utilmente dalle notifiche effettuate nei suoi confronti, restando ininfluente quella fatta al Procuratore Generale.

Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 453 art. 2 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)