Sez. U, Ordinanza n. 23681 del 09/11/2009 (Rv. 610200 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Uffici della Procura regionale e della Procura generale presso la Corte dei conti - Rapporto di processuale autonomia - Conseguenze - Impugnazione di sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti - Legittimazione del P.G. a resistere in via esclusiva - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE
Gli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e quello della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte, ancorché collegati, sono processualmente autonomi e pertanto, in sede di impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello, la legittimazione a resistere alla stessa compete in via esclusiva al P.G. presso la Corte dei conti, con la conseguenza che i termini processuali decorrono utilmente dalle notifiche effettuate nei suoi confronti, restando ininfluente quella effettuata al Procuratore regionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato esclusivamente al Procuratore regionale della Corte dei conti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 2 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)