diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19404 del 18/07/2019 (Rv. 654846 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Compete all'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654846-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (Nel caso di specie la S.C. ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 05/05/1990 num. 41 art. 12 com. 2, Legge Reg. Calabria 03/03/2000 num. 4 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)