Sez. 3 - , Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017 (Rv. 644203 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danni causati da cani randagi - Responsabilità dell'ente a cui è attribuito per legge il compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Sussistenza - Soggetto cui sono attribuiti per legge generici compiti di prevenzione del randagismo - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/07/2000 num. 15 art. 14, Legge 14/08/1991 num. 281 art. 2 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 3 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)