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Sez. 3, Sentenza n. 777 del 24/03/1966 (Rv. 321562 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - MANCANZA - EFFETTI - NULLITA ASSOLUTA, NON RELATIVA.*
Stato
decisa il 1966-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321562-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - MANCANZA - EFFETTI - NULLITA ASSOLUTA, NON RELATIVA.*

Nei contratti per adesione le clausole onerose non approvate specificamente non hanno effetto, vanno cioe considerate come non stipulate -tamquam non essent -. Cio importa il difetto di specifica approvazione puo essere eccepito da chiunque vi abbia interesse, non escluso il contraente che abbia predisposto il modulo o formulario, ed essere in ogni caso rilevato d'ufficio. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)