Sez. 3, Sentenza n. 4594 del 11/03/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159111 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI ABUSIVI - SCARICO IN FOGNATURA - REATO - SUSSISTENZA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI ABUSIVI - SCARICO IN FOGNATURA - REATO - SUSSISTENZA.*
L'art. 15 legge 10 maggio 1976 n. 319 prescrive a carico dei titolari di insediamenti produttivi già esistenti l'Obbligo di richiesta dell'autorizzazione allo scarico o di rinnovo della stessa, senza porre distinzioni o limitazioni di sorta in relazione ai luoghi di recapito delle acque reflue. Quindi tale Obbligo trova applicazione anche nell'ipotesi di sversamento in pubbliche fognature, attesa la ratio della citata disposizione, diretta ad assicurare la possibilità di esperire i necessari controlli sulle condizioni e sulla capacità inquinante degli scarichi in Esercizio al fine della tutela degli interessi pubblici considerati dalla normativa in oggetto. (Conf mass n 145938; (Conf mass n 152921).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)