Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 14/05/1980 Ud. (dep. 29/07/1980) Rv. 145938 - 01
ACQUE - INQUINAMENTI - SCARICHI ABUSIVI - SCARICHI INDIRETTI - SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI IN FOGNATURE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
ACQUE - INQUINAMENTI - SCARICHI ABUSIVI - SCARICHI INDIRETTI - SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI IN FOGNATURE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'art 21 della legge 10 maggio 1976 n 319, nel punire gli scarichi abusivi nelle acque indicate dall'art 1 della legge, si riferisce a tutti gli scarichi, quindi anche a quelli indiretti, tra i quali e da comprendere lo scarico in fognatura, posto che tale tipo di scarico raggiunge, in definitiva, pur sempre quelle acque.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)