Sez. L, Sentenza n. 12464 del 16/12/1993 (Rv. 484754 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio | Appello - Contestazione argomentata della correttezza e della concludenza delle valutazioni del primo giudice - Obbligo di motivazione analitica da parte del secondo giudice - Sussistenza.
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio
Il principio che, nelle controversie esaurientisi con accertamenti di natura medico-legale, il giudice del merito non è tenuto ad una motivazione analitica allorquando ritenga di condividere le conclusioni del proprio ausiliare, non può operare, determinandosi altrimenti una ripetitività che vanificherebbe l'oggetto ed il fine del secondo giudizio, quando con l'impugnazione siano state argomentatamente contestate proprio la correttezza e la concludenza delle valutazioni tecniche sulle quali il primo giudice ha fatto affidamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)