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Sez. L, Sentenza n. 1893 del 21/02/1998 (Rv. 512898 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Motivazione analitica della condivisione delle conclusioni del consulente - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512898-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Il principio che, nelle controversie esaurientesi con accertamenti di natura medico - legale, il giudice del merito non è tenuto ad una motivazione analitica allorquando ritenga di condividere le conclusioni del proprio ausiliare, non può operare quando in sede di impugnazione siano state argomentatamente contestate la correttezza e alla concludenza delle valutazioni tecniche sulle quali il primo giudice ha fatto affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)