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Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 23/06/1967 (Rv. 328287 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO - NATURA - IMPUGNABILITA SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - ADOZIONE DELLA FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328287-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO - NATURA - IMPUGNABILITA SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - ADOZIONE DELLA FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, diritti e spese, spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, sia stata decisa con sentenza, in luogo della ordinanza, prescritta dall'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, il provvedimento adottato non ne resta snaturato, conservando il contenuto e la sostanza di ordinanza, la cui impugnabilita e limitata al ricorso per Cassazione previsto dall'art 111 della Costituzione. (V 2493'64; 1118'64; 1620'62; 1431'61).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)