diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 916 del 01/04/1974 (Rv. 368819 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - IRRILEVANZA - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368819-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - IRRILEVANZA - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*

Nell'ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, diritti e spese, spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, sia stata decisa con sentenza anziche con l'ordinanza prescritta dall'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, il provvedimento adottato non ne resta snaturato, conservando il contenuto e la sostanza di ordinanza, la cui impugnabilita e limitata al ricorso per Cassazione previsto dall'art 111 della Costituzione. (Conf 1543'67, mass n 328287).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)