Sez. 1, Sentenza n. 8802 del 21/07/1992 (Rv. 478287 - 01)
Società- Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Recesso del socio | Efficacia - Subordinazione all'apprezzamento del consiglio di amministrazione delle ragioni indicate dal socio - Consiglio di amministrazione - Domanda di recesso - Omesso esame - Conseguenze.
Società- Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Recesso del socio
In presenza di una clausola dello statuto di una società cooperativa che attribuisca al socio il diritto di recesso, ma che condizioni l'efficacia del recesso stesso all'apprezzamento da parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa delle ragioni indicate dal socio, il comportamento di tale organo sociale, che ometta per lungo tempo di esaminare la domanda di recesso, limitandosi ad invocare la mancata previsione all'uopo di un termine essenziale, comporta la violazione dei principi della correttezza e della buona fede (art. 1375 cod. civ.), cui è soggetta l'attuazione anche del contratto sociale, e giustifica, quindi, la risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)