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Sez. 1, Sentenza n. 8802 del 21/07/1992 (Rv. 478287 - 01)

Società- Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Recesso del socio | Efficacia - Subordinazione all'apprezzamento del consiglio di amministrazione delle ragioni indicate dal socio - Consiglio di amministrazione - Domanda di recesso - Omesso esame - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478287-01

Società- Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Recesso del socio

In presenza di una clausola dello statuto di una società cooperativa che attribuisca al socio il diritto di recesso, ma che condizioni l'efficacia del recesso stesso all'apprezzamento da parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa delle ragioni indicate dal socio, il comportamento di tale organo sociale, che ometta per lungo tempo di esaminare la domanda di recesso, limitandosi ad invocare la mancata previsione all'uopo di un termine essenziale, comporta la violazione dei principi della correttezza e della buona fede (art. 1375 cod. civ.), cui è soggetta l'attuazione anche del contratto sociale, e giustifica, quindi, la risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)