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Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 02/05/2006 (Rv. 588751 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO | Recesso convenzionale - Subordinazione all'apprezzamento degli organi sociali - Legittimità - Autorizzazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione - Natura giuridica - Condizione di efficacia del recesso - Potere discrezionale - Esercizio secondo correttezza e buona fede - Necessità - Violazione - Applicabilità dell'art. 1359 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588751-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO

In tema di società cooperative, il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2006, n. 6), in quanto previsto dall'atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell'oggetto della società attraverso la conservazione dell'integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, terzo comma cod. civ. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)