Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE PROMOSSA DAL LAVORATORE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PREVIO ACCERTAMENTO DELLO STATO DI LAVORATORE SUBORDINATO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - IN PENDENZA DEL PREDETTO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE PROMOSSA DAL LAVORATORE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PREVIO ACCERTAMENTO DELLO STATO DI LAVORATORE SUBORDINATO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - IN PENDENZA DEL PREDETTO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
All'Azione promossa dal lavoratore al fine di ottenere il pagamento delle spettanze retributive dovutegli, previo accertamento del suo stato di lavoratore subordinato è applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. (non anche quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 stesso codice) che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non essendovi di ostacolo la circostanza che il suddetto accertamento non è ancora intervenuto, in quanto la relativa decisione al riguardo è meramente dichiarativa. (V 3220/80, mass n 407007; (V 3606/79, mass n 400016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)