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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13363 del 16/05/2023 (Rv. 667695 - 02)

AZIENDA - AFFITTO | Consistenza di inventario - Differenza all'inizio e al termine del rapporto - Determinazione - Applicabilità degli artt. 1592 e 1593 c.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667695-02

AZIENDA - AFFITTO

La disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 c.c., in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno "ius tollendi" in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 c.c., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali.

Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 2461 com. 4, Cod. Civ. art. 2562 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)