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Sez. 1, Sentenza n. 10623 del 09/05/2007 (Rv. 599849 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Consistenza di inventario - Differenza all'inizio e al termine del rapporto - Determinazione - Applicabilità degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599849-01

AZIENDA - AFFITTO

La disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno "ius tollendi" in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 cod. civ., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 2561 com. 4, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)