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Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 23/04/1969 (Rv. 339944 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339944-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - NOZIONI.*

La domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda, la richiesta, cioe, di un provvedimento positivo sfavorevole allo attore, che vada oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto deduca che la domanda principale e infondata perche il titolo posto a base di essa e invalido, la deduzione e rivolta ad ottenere il semplice rigetto della domanda attrice, ha contenuto di mera difesa rispetto a tale domanda e rimane nell'ambito dell'eccezione in senso sostanziale. (V. 922-68, mass. N. 332267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)