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Sez. 1, Sentenza n. 922 del 23/03/1968 (Rv. 332267 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332267-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - DIFFERENZE.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro-domanda, e cioe chieda un provvedimento che va oltre il rigetto della domanda principale. Allorquando, invece, il convenuto si limiti a far valere il proprio diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti dedotti dall'attore, si rimane nell'ambito dell'eccezione in senso sostanziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)