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Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 04/06/1969 (Rv. 341136 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA ANCHE IMPLICITA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLO STESSO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341136-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA ANCHE IMPLICITA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLO STESSO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Una volta che la parte abbia domandato, oltre al risarcimento del danno, la sua liquidazione nello stesso processo - domanda che e implicita nella mancata formulazione dell'espressa istanza di parte richiesta dall'art.278 cod.proc.civ. -, non puo il giudice, per il combinato disposto degli artt.278 e 112 dello stesso codice - scindere il giudizio sull'an debeatur da quello sul quantum, ma deve pronunciare sulla domanda anche in ordine al quantum, nel senso di accoglierla, se sorretta da prove, e di respingerla nel caso contrario. (V.1889-68, massima n.333872 1473-65 3416-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)