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Sez. 3, Sentenza n. 589 del 06/03/1970 (Rv. 345701 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA ESPLICITA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345701-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA ESPLICITA - NECESSITA.*

Perche l'oggetto del giudizio possa limitarsi al solo accertamento del diritto al risarcimento del danno, con la conseguente pronunzia di una condanna generica ed il rinvio della liquidazione a separato giudizio, occorre, come si desume dall'art 278 cod proc civ, una esplicita istanza in tal senso, la quale non puo ravvisarsi nella domanda di condanna al risarcimento del danno, poiche in tale ampia formulazione e implicita la domanda di accertamento non solo dell'an ma anche del quantum debeatur. Non si puo, quindi, logicamente desumere, dall'avere l'attore chiesto nell'atto introduttivo del giudizio la condanna del convenuto al risarcimento dei danni senza chiedere esplicitamente la liquidazione dei danni stessi, che la domanda fosse stata ab initio limitata alla condanna generica. (V 1961-69, massima n 341136).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)