Sez. 1, Sentenza n. 1518 del 15/06/1964 (Rv. 302177 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - SCOPO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA - CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA - INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA NEGOZIALE DETTATO DALLA LEGGE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - SCOPO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA - CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA - INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA NEGOZIALE DETTATO DALLA LEGGE.*
Nella disciplina della cessione di crediti la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effettì conseguentemente la struttura e la essenza del contratto non muta qualunque sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia)' se pero il debitore non intende privarsi del credito ma offrirlo solo in garanzia, lo schema negoziale destato dalla legge deve essere integrato in uno schema piu ampio che dia rilievo al sistema di interessi giuridici per cui l'atto si compie. (V 4057/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)