Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002 (Rv. 558945 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE | Cessione "pro solvendo" a fine di garanzia - Configurabilità - Effetto traslativo del credito - Configurabilità - Portata - Decorrenza - Dal momento stesso della cessione - Configurabilità - Cessione di crediti futuri a scopo di garanzia - Effetto traslativo del credito - Decorrenza - Dal momento stesso della cessione - Configurabilità - Esclusione - Dal momento della venuta ad esistenza del credito - Configurabilità - Cessione di crediti - Volontà del cedente, desumibile dal contratto, di non privarsi della titolarità del credito - Configurabilità - Portata - Effetto traslativo del credito - Configurabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE
La cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Diversamente, qualora la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, l'effetto traslativo si produce solamente quando il credito viene ad esistenza, mentre tale effetto non si produce affatto nell'ipotesi in cui sia desumibile dal contratto la volontà del cedente di non privarsi della titolarità del credito e di realizzare solamente effetti minori, quali l'attribuzione al cessionario della mera legittimazione alla riscossione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)