Sez. L, Sentenza n. 1636 del 11/03/1980 (Rv. 405231 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVO ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE - ENTITA OD INTENSITA DEL LAVORO PROFESSIONALE - RILEVANZA EX LEGGE N 319 DEL 1975.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVO ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE - ENTITA OD INTENSITA DEL LAVORO PROFESSIONALE - RILEVANZA EX LEGGE N 319 DEL 1975.*
L'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori legali, anche al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia, postula, nel vigore della legge 25 febbraio 1963 n 289, l'effettivo Esercizio della libera professione con carattere di continuita, ma prescinde da ogni indagine e valutazione dell'entita od intensita del lavoro professionale concretamente svolto, cui viene assegnato rilievo, al fine indicato, solo con la successiva legge 22 luglio 1975 n 319.*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)