Sez. L, Sentenza n. 6807 del 08/08/1987 (Rv. 455009 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CARATTERE CONTINUATIVO DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - APPLICABILITÀ ALLE POSIZIONI PREVIDENZIALI PENDENTI ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REVISIONE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - DISCIPLINA APPLICABILE - SOSPETTO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CIT. ART. 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CARATTERE CONTINUATIVO DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - APPLICABILITÀ ALLE POSIZIONI PREVIDENZIALI PENDENTI ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REVISIONE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - DISCIPLINA APPLICABILE - SOSPETTO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CIT. ART. 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense) - nella parte in cui stabilisce il principio direttivo ("l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento") per la Determinazione dei criteri di accertamento del carattere continuativo dell'Esercizio professionale (carattere già richiesto, ai fini dell'iscrizione alla cassa e del conseguimento della pensione, dalle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1983) - ha natura innovativa e perciò, in Mancanza di contraria previsione espressa o almeno inequivoca (non rinvenibile neppure nel successivo art. 3 della stessa legge del 1975), è inapplicabile retroattivamente, anche riguardo alle posizioni previdenziali ancora pendenti all'atto della sua entrata in vigore. Ne deriva la necessità che la revisione (ai sensi del citato art. 3) degli iscritti alla cassa, con riferimento alla continuità dell'Esercizio della professione nello ultimo decennio, sia eseguita, per il periodo precedente l'entrata in vigore della ridetta legge del 1975, sulla scorta dei criteri di accertamento della continuità dell'Esercizio professionale allora vigenti, essendo l'applicabilità dei criteri previsti dal citato art. 2 limitata - senza che ciò autorizzi alcun sospetto di d'illegittimità costituzionale di tale disposizione in rapporto allo art. 3 cost. - al periodo successivo all'entrata in vigore della stessa legge. (V 1323/83, mass n 426124; (V 6805/82, mass n 424435; (V 1636/80, mass n 405231; (V 1211/71, mass n 351369).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 CORTE COST., Legge 22/07/1963 num. 319 art. 2, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)