Sez. 3, Sentenza n. 8291 del 24/07/1993 (Rv. 483291 - 01)
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Controversia inerente a fidejussione per obbligazioni future - Pendenza - Entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Ininfluenza.
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali
Nelle controversie inerenti a fidejussione prestata per obbligazioni future, non è influente la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, che modifica gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., esigendo la previsione dell'importo massimo garantito e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore ad invocare la propria liberazione per crediti concessi nonostante le difficoltà economiche del debitore, perché detta norma, della quale il successivo art. 11 esclude espressamente l'efficacia retroattiva, prevedendone la decorrenza della efficacia solo dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, introduce innovazioni sostanziali in ordine allo stesso fatto generatore del rapporto (contratto fidejussorio) e non agli effetti di questo e non può, pertanto, interessare i rapporti già sorti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)