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Sez. 3, Sentenza n. 7052 del 28/07/1997 (Rv. 506314 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - A favore di istituti di credito - Validità ed efficacia - Controversia relativa - Modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. per effetto della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506314-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (cd. fideiussione "omnibus") non può avere rilievo la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando gli art. 1938 e 1956 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), atteso che tali innovazioni normative operano, ai sensi del successivo art. 11 della legge citata, soltanto all'esito del decorso di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)