Sez. L, Sentenza n. 9923 del 23/11/1994 (Rv. 488783 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Esercizio della pesca con natanti superiori alle dieci tonnellate di stazza lordo - Assicurazione contro gli infortuni presso le Casse marittime - Diritto dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Ai sensi dell'art. 1 legge 13 marzo 1958 n. 250 (previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) coloro che esercitano la pesca (sia per proprio conto, sia associati in cooperative e compagnie) con natanti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso Casse Marittime.
Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 250 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)