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Sez. L, Sentenza n. 1763 del 18/02/1987 (Rv. 451137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - COMPUTABILITÀ - RILEVANZA AGLI EFFETTI DI UN FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI CASSE DI RISPARMIO.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - COMPUTABILITÀ - RILEVANZA AGLI EFFETTI DI UN FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI CASSE DI RISPARMIO.*

Dal complesso delle norme di legge che disciplinano l'incidenza sul rapporto di lavoro del servizio militare di ogni tipo (art. 1 d.l.G.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303 sul servizio di leva e leggi 10 giugno 1940 n. 653 e 3 maggio 1955 n. 370 sul richiamo alle armi) emerge l'intento del legislatore - poi consacrato nel precetto dell'art. 52, secondo comma cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino - di assicurare la conservazione del posto di lavoro e la computabilità del servizio militare soltanto agli effetti della anzianità di servizio, rientrando, invece, nell'autonomia contrattuale delle parti la previsione della computabilità, o meno, dello stesso agli effetti di un fondo integrativo aziendale di previdenza. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando la normativa contrattuale collettiva per i dipendenti di casse di risparmio ed il regolamento del fondo integrativo aziendale di previdenza della cassa di risparmio di Pisa - aveva escluso la computabilità del servizio militare nel servizio utile al fine del conseguimento delle prestazioni erogate dal fondo suddetto). (V 507/86, mass n 444100).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Legge 10/06/1940 num. 653 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 CORTE COST., Legge 03/05/1955 num. 370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)