Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 22/10/1969 (Rv. 343569 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - CONTENUTO - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - IMPROPONIBILITA OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SU DI ESSE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - CONTENUTO - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - IMPROPONIBILITA OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SU DI ESSE - INSUSSISTENZA.*
La comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare domande ed eccezioni gia ritualmente proposte, e non puo contenerne di nuove, che costituiscono un ampliamento del thema decidendum e sulle quali, pertanto, (a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio) nessun Obbligo di pronuncia incombe al giudice. (Conf 2411-68, massima n 334793 1719-67, massima n 328571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)