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Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 04/09/1970 (Rv. 346836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - CONTENUTO - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - IMPROPONIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SU DI ESSE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346836-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - CONTENUTO - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - IMPROPONIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SU DI ESSE - INSUSSISTENZA.*

La comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le domande ed eccezioni gia ritualmente proposte, e non puo contenerne di nuove, che costituiscono un ampliamento del thema decidendum e sulle quali, pertanto, (a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio) d'ufficio) nessun Obbligo di pronuncia incombe al giudice. (Conf 3455, 69, mass n 343569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)