Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 28/06/1966 (Rv. 323300 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - CRITERIO DEL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE CON IL MINOR AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE - ADOZIONE SOLO IN CASO DI DUBBIO SULLA INTERPRETAZIONE DEL TITOLO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - CRITERIO DEL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE CON IL MINOR AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE - ADOZIONE SOLO IN CASO DI DUBBIO SULLA INTERPRETAZIONE DEL TITOLO.*
Nelle servitu costituite in base a titolo, e questo che ne regola l'estensione e ne disciplina l'Esercizio; al fine di determinare tali elementi si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti che l'hanno costituita, tenendo conto dello stato dei luoghi, della ubicazione e della consistenza dei fondi, oltre che della loro naturale destinazione. Soltanto nel caso che il titolo, per la sua formulazione, crei dubbi circa l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu, si deve tener presente il principio enunciato dall'art 1065 cod civ, in forza del quale, per l'inevitabile contrazione dei poteri di godimento che all'immobile gravato deriva, le esigenze del fondo dominante vanno intese nel necessario contemperamento con quelle del fondo servente, al quale va arrecato il minor aggravio. (Cfr 2446/59; 1076/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)