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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24412 del 29/10/2013 (Rv. 628220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Intervento in appello recante domanda ex art. 2932 cod. civ. relativa a preliminare concluso "inter alios" - Inammissibilità - Fondamento - Qualificazione come intervento adesivo e non autonomo - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'interventore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

L'intervento in appello, recante una domanda volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica in proprio favore di un contratto preliminare concluso "inter alios", è inammissibile, attesi i limiti sanciti dall'art. 344 cod. proc. civ., tendendo non ad evitare un pregiudizio, bensì a realizzare una pretesa; qualificandosi inoltre tale intervento come adesivo, e non autonomo, per essere riconoscibile il diritto invocato dall'interventore solo previo accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. formulata in primo grado da uno dei contraenti, è altresì inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo interventore, in quanto carente, giacché titolare di un interesse di mero fatto, di un'autonoma corrispondente legittimazione ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)