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Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013 (Rv. 627053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Interventore adesivo - Autonoma legittimazione a ricorrere per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile. (Nella specie, un dirigente scolastico aveva impugnato, in tale sua qualità, la sentenza di primo grado che dichiarava l'antisindacalità del suo comportamento e, in appello, aveva altresì proposto, in proprio, intervento adesivo all'impugnazione; la S.C., premesso che lo stesso intervento adesivo in appello non poteva ritenersi consentito attesa, tra l'altro, l'irrilevanza di un parallelo contenzioso personale tra le parti in quanto insuscettibile di subire effetti giuridici dall'esito del processo per comportamento antisindacale, in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)