Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3389 del 08/02/2017 (Rv. 642577 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione davanti al giudice competente – Contenuto.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente non deve contenere la riproposizione di tutte le domande originariamente formulate, essendo sufficiente che lo stesso sia idoneo a manifestare la volontà di riattivare il giudizio ed a consentirne la ripresa mediante il riferimento esplicito alla precedente fase processuale, l’indicazione delle parti e di altri elementi tali da permettere l’identificazione della causa riassunta, delle ragioni della cessazione della pendenza della medesima e del provvedimento del giudice che legittima la riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)