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Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 (Rv. 646610 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Atto di riassunzione davanti al giudice di rinvio - Contenuto - Riproposizione specifica di tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell'originario giudizio - Necessità - Esclusione - Richiamo atto introduttivo e contenuto provvedimento in base a cui avviene la riassunzione - Sufficienza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646610-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)