Sez. 1, Sentenza n. 3419 del 25/05/1981 (Rv. 414012 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTO - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - VALIDITA ED EFFICACIA INTER PARTES - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - NECESSITA - ESCLUSIONE - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA E DEI TERZI - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - NECESSITA - GIUDIZIO TRA ALIENANTE ED ACQUIRENTE SULL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO NEL LIBRO DEI SOCI - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTO - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - VALIDITA ED EFFICACIA INTER PARTES - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - NECESSITA - ESCLUSIONE - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA E DEI TERZI - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - NECESSITA - GIUDIZIO TRA ALIENANTE ED ACQUIRENTE SULL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO NEL LIBRO DEI SOCI - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 2479 cod civ, il trasferimento della quota della societa a responsabilita limitata - che, in Mancanza di una contraria disposizione dell'atto costitutivo, e consentito, oltre che per successione mortis causa, anche per atto tra vivi - e valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci, la quale e invece necessaria unicamente affinche il trasferimento sia efficace anche nei confronti della societa e dei terzi. Ne consegue che, nel giudizio in cui si discuta, fra l'alienante e l'acquirente, dell'avvenuto trasferimento della quota, la societa non e litisconsorte necessario neppure in relazione all'attivita, di natura esecutiva, dell'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, essendo in linea generale tale attivita prevista, dal terzo comma dell'articolo citato, come atto dovuto della societa stessa, la quale, a maggior ragione, non puo rifiutarla nel caso in cui il trasferimento della quota sia stato accertato giudizialmente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)